Nei rapporti tra avvocato e cliente, quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dal c.d. intuitu personae e sia di non contrapposizione ma di collaborazione per quanto riguarda i rapporti esterni con i terzi, non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo. Per questo motivo, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore previste dall’art. 33, comma 2, lett. u, Codice del Consumo, e dunque il foro competente dovrà essere individuato presso il tribunale del luogo di residenza o del domicilio eletto dal cliente e non presso il foro in cui il professionista ha patrocinato la causa.
Dott. Lorenzo Pierini
The Legal Match - sede di Lucca
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