Il contratto di servizi logistici integrati: il nuovo art. 1677-bis c.c.

domenica 31 luglio 2022

Il contratto di servizi logistici integrati: il nuovo art. 1677-bis c.c.

Il contratto di servizi logistici integrati: luci ed ombre

Il 29 giugno 2022, contestualmente all’approvazione della L. n. 79/2022, che ha convertito il D.L. n. 36/2022, è stato approvato un emendamento teso a modificare il “nuovo” contratto di servizi logistici introdotto con la legge di stabilità per l’anno 2022.

 La nuova formulazione dell’art. 1677 c.c. (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose) dispone infatti che: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.

La norma fortemente voluta dalle associazioni di categoria operanti nel ramo della logistica, ha dato una disciplina specifica al contratto di logistica. Questa tipologia contrattuale è emersa nella prassi e si è sviluppata negli anni della pandemia acquistando una sua dignità, grazie al riconoscimento formale ricevuto dal legislatore.

 La novella, opera una sostanziale tipizzazione di quel contratto di servizi logistici integrati che, pur essendo largamente diffuso nella prassi commerciale, scontava un’incertezza qualificatoria a livello giurisprudenziale (contratto atipico, contratto misto, tipo sociale).

 Tuttavia, pur offrendo una risposta alle istanze di categoria, la disciplina introdotta presta il fianco ad alcune considerazioni di sistema, non tanto per l’infelice collocazione codicistica della disposizione - all’art. 1677-bis c.c., nel titolo dedicato al contratto d’appalto, malgrado la norma sancisca l’applicazione delle norme del contratto di trasporto “in quanto compatibili” per l’attività di trasferimento di cose, quanto piuttosto per il menzionato rinvio alle norme del trasporto a condizioni di compatibilità non esplicitate dal legislatore.

 Pur apprezzando quindi l’interesse del legislatore, la novella rischia di rimettere il contratto di servizi logistici nuovamente sotto le lenti delle corti, con potenziali discrasie interpretative derivanti da differenti valutazioni di compatibilità del tipo rispetto a profili rilevanti della disciplina del contratto di trasporto, per esempio, con le norme che disciplinano il limite di responsabilità del vettore, la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto e i privilegi del vettore sulle cose trasportate.

Dott. Lorenzo Pierini

The Legal Match