Corte di cassazione, sez. V penale, n. 45680/2022: la responsabilità del blogger per la pubblicazione di contenuti diffamatori di terzi

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sabato 03 dicembre 2022

Corte di cassazione, sez. V penale, n. 45680/2022: la responsabilità del blogger per la pubblicazione di contenuti diffamatori di terzi

Il blogger è responsabile per i post/ commenti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non abbia provveduto tempestivamente alla loro rimozione perché una simile condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori

La sentenza segnalata inquadra la figura del blogger e la sua responsabilità in caso di pubblicazione di contenuti offensivi sul blog che non vengano tempestivamente rimossi.

Si legge nella sentenza che: “L’amministratore di un blog è un soggetto che gestisce un mezzo che consente a terzi di interagire in esso tramite la pubblicazione, anche in forma anonima, di contenuti, commenti, considerazioni o giudizi e il blog, pur essendo strumento di informazione non professionale, è idoneo a divulgare quegli stessi contenuti tra un vasto pubblico di utenti che hanno, per le stesse caratteristiche del mezzo, la possibilità di accedervi liberamente”.

Partendo da tale presupposto la condotta del blogger è stata inquadrata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. come diffamazione con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato estendere la fattispecie della diffamazione ai contenuti comparsi in un blog o in altri strumenti di pubblicità via internet, in considerazione della maggiore pericolosità e diffusività della condotta attraverso tali mezzi (Facebook, per esempio, è stato concepito come una pubblica "piazza virtuale" aperta al libero confronto, anche se solo tra gli utenti registrati, come nel caso di un forum chiuso).

Forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network non godono, però, delle garanzie previste per la stampa ed estese solo alle testate giornalistiche telematiche.

In assenza di un titolo specifico di imputazione di responsabilità, non potendosi applicare ai gestori di siti internet o di blog una responsabilità ex art 57 C.P. (non essendo i blogger equiparabili ai direttori responsabili di giornali), la Corte di Cassazione ha ritenuto che la responsabilità possa inquadrarsi in base alle comuni regole del concorso nel reato di diffamazione e per attribuzione diretta se l'autore del contenuto denigratorio pubblicato sul blog è il medesimo gestore.

Il blogger è responsabile per i contenuti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non si attivi per la loro rimozione, in quanto tale condotta equivale alla “consapevole condivisione” del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori.

Nel caso di specie, l’uso della a parola "mafioso" assume carattere offensivo e infamante e se comunicata a più persone per definire il comportamento di qualcuno, in assenza di un elemento che ne suffraghi la veridicità, integra il reato di diffamazione perché consiste nella aggressione verbale del soggetto criticato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo condannato dalla Corte di appello di Messina a seguito dell'accusa, comparsa sul suo sito, di "vicinanza alla mafia" di una società e dei suoi esponenti, a cui il blogger aveva aggiunto anche una sua annotazione a essa "adesiva".

Avv. Emidia Di Sabatino

The Legal Match - Bologna