Nuove linee guida per i cookies

sabato 15 gennaio 2022

Nuove linee guida per i cookies

Il 9 gennaio sono entrate in vigore le nuove linee del Garante della Privacy che disciplinano l'uso di cookies e di altri strumenti di tracciamento

Sono terminati i 6 mesi concessi dal Garante per la protezione dei dati personali ai titolari dei siti  per conformarsi ai principi contenuti nelle Linee guida (Provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021 pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021).

Il provvedimento, reso necessario alla luce delle innovazioni introdotte dal Regolamento europeo in materia di privacy e sulla base dell’esperienza maturata in questi anni sulla non corretta attuazione delle modalità per rendere l’informativa agli utenti e per l’acquisizione del consenso all’uso dei loro dati; il crescente uso di tracciatori particolarmente invasivi; la moltiplicazione delle identità digitali degli utenti che favorisce l’incrocio dei loro dati e la creazione di profili sempre più dettagliati, stabilisce che il meccanismo di acquisizione del consenso on line dovrà, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso ad un sito web, garantire che nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all’interno del dispositivo dell’utente, né venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva (ad esempio, cookie di terze parti) o passiva (ad esempio, il fingerprinting).

In sintesi:

Informativa: nel rispetto del Regolamento Ue, l’informativa agli utenti dovrà indicare anche gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali e i tempi di conservazione delle informazioni e potrà essere resa anche su più canali e con diverse modalità (ad esempio, con pop up, video, interazioni vocali). Resta confermato l’obbligo della sola informativa per i cookie tecnici, anche inserita nell’informativa generale. Il Garante raccomanda poi che i cookie analytics, usati per valutare l’efficacia di un servizio, siano utilizzati solo a scopi statistici.

Consenso: per i cookie di profilazione rimane la necessità del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati, ad esempio chiudendo il banner cliccando sulla caratteristica X da inserire in alto a destra. Il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una idonea manifestazione del consenso, ma lo scrolling dovrà essere inserito in un processo più articolato nel quale l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento. Il cookie wall, sistema che vincola gli utenti all’espressione del consenso, è da ritenersi illegittimo, salva l’ipotesi, da verificare caso per caso, nella quale il titolare del sito consenta comunque agli utenti l’accesso a contenuti o servizi equivalenti senza richiesta di consenso all’uso dei cookie o di altri tracciatori. Inoltre la ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza l’abbiano negato non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una misura ridondante e invasiva. La scelta dell’utente, dunque, dovrà essere debitamente registrata e non più sollecitata, a meno che non mutino significativamente le condizioni del trattamento; sia impossibile sapere se un cookie sia già memorizzato nel dispositivo; siano trascorsi almeno 6 mesi. Resta fermo in ogni caso il diritto degli utenti di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.

Avv. Emidia Di Sabatino

The Legal Match - sede di Bologna