L’Avvocato e l’accaparramento di clientela

venerdì 27 maggio 2022

L’Avvocato e l’accaparramento di clientela

L’Avvocato che consente di scaricare da un sito web il modello per la sua nomina a difensore viola il Codice deontologico forense.

Le Sezioni Unite  della Corte di Cassazione con sentenza  22 febbraio 2022, n. 7501 hanno  statuito che: “Deve essere sanzionato con l’avvertimento l’avvocato laddove consente che si possa scaricare da un sito web il modello per la sua nomina a difensore configurandosi l’accaparramento di clientela laddove è evidente l’offerta al pubblico della prestazione professionale che ricorre nella presenza della documentazione su Internet” .

In sostanza, la pubblicazione online sul sito del professionista di un fac-simile di procura scaricabile da internet  viene qualificato come atto di  accaparramento di clientela e  rivolgendosi ad una molteplicità di soggetti si presenta come una vera e propria offerta al pubblico  dal momento che internet riveste  la natura di luogo pubblico virtuale. L’accaparramento di clientela trova piena concretizzazione nelle circostanze accertate dal momento che  è indubbia la natura professionale della prestazione svolta dall’Avvocato una volta sottoscritto il modulo.

Le Sezioni Unite hanno ravvisato nella fattispecie (solo)  una violazione dell’ art. 37 del Codice Deontologico.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice Deontologico: “è vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. L’avvocato non può offrire né direttamente né indirettamente le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago,  in luoghi pubblici o aperti al pubblico”) .

Costante è nella giurisprudenza delle Sezioni Unite,  a partire da Cass. Sez. U. n. 26810 del 2007,  l’affermazione secondo cui le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo (conformi Cass. Sez. Unite. 15852 del 2009, n. 529 del 2012, n. 8313 del 2019 e n. 13168 del 2021). Esse costituiscono il parametro normativo dell’incolpazione disciplinare per cui compete alle Sezioni Unite, nell’ambito del sindacato sulla violazione di legge, controllare se sussista  o meno  la violazione del suddetto parametro.

La sentenza si presta ad una finale riflessione  circa una certa  ritrosia, da parte  della nostra Corte, a riconoscere anche il profilo della  anti-concorrenzialità delle condotte deontologicamente illegittime, benché la terminologia impiegata per descrivere gli illeciti e la potenzialità lesiva delle condotte è per larghi tratti perfettamente sovrapponibile.

 Dott. Lorenzo Pierini

The Legal Match - sede di Lucca