Fondi di previdenza complementare preesistenti alla L. n. 421/1992 - Portabilità della prestazione complementare individuale - Computabilità

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domenica 08 maggio 2022

Fondi di previdenza complementare preesistenti alla L. n. 421/1992 - Portabilità della prestazione complementare individuale - Computabilità

Cass., sez. un., 14 aprile 2022, n. 12209

Dal combinato disposto tra la disciplina in tema di attribuzione di un patrimonio di destinazione (art. 14 d.lgs. n. 252/2005) e i novellati artt. 2447 ss. c.c. emerge un principio secondo cui, salve diverse disposizioni contrattuali, i proventi degli atti di disposizione del patrimonio di destinazione entrano a far parte della posizione individuale del lavoratore in caso di cessazione anticipata dall’iscrizione ad un fondo a ripartizione e a prestazione definita, posizione individuale che deve essere parametrata non soltanto in base ai contributi versati (compresi quelli datoriali) ma anche ai rendimenti che gli stessi hanno prodotto.

Dott. Lorenzo Pierini

The Legal Match - sede di Lucca