Avv. Emidia Di Sabatino
Il Tribunale di Milano con decisione n. 493/2021 pubblicata il 25/01/2021 (nella causa n. RG 30937/2018) ha dichiarato il plagio/contraffazione delle forme dei noti stivali doposci “Moon Boots” considerati opera del design industriale coperta da tutela autorale.
La controversia ha visto contrapposti la società Tecnica Group S.p.A. produttrice dell’originale e l’influencer Chiara Ferragni in conseguenza della commercializzazione da parte di quest’ultima dello stivale “snow boots” prodotto da tre aziende per il suo brand e decisamente somigliante al modello originale.
Di particolare interesse è la parte della decisione che affronta l’aspetto della natura di opera del design industriale del modello di calzatura “Moon Boot”, confermandone il riconoscimento sulla base della sentenza n. 8628/2016 del Trib. Milano che viene espressamente richiamata.
In particolare, sul requisito del valore artistico si legge che: “A tale proposito - non potendo il giudice arrogarsi il compito di stabilire l'esistenza o meno in una determinata opera di un valore artistico- va rilevata nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell'acquisto di un bene economico dall'altro. In tale prospettiva, il Tribunale ha ritenuto di dare rilievo - al fine di riconoscere una positiva significatività della qualità artistica di un'opera del design - al diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque della capacità dell'autore di interpretare lo spirito dell'epoca, anche al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza, posto che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto. In tale contesto il giudice dunque non attribuisce all'opera del design un "valore artistico" ex post in quanto acquisito a distanza di tempo, bensì ne valuta la sussistenza con un procedimento che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l'opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale. L'applicazione di tali criteri ha determinato il Tribunale nella sentenza citata a riconoscere nei modelli dei Moon Boots la qualità di opera del design industriale ai sensi del n. 10, del comma 1 dell'art. 2, L. n. 633/1941, evidenziando a tale fine tutti gli elementi e le circostanze che testimoniavano già all'epoca la considerazione che tale prodotto e le sue peculiari forme avevano assunto da parte di ambienti culturali ed artistici, nonché del mondo del design”.
Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7477/2017: “se il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di "industrial design" non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, esso va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista”.
Inoltre, il valore artistico del modello dei Moon Boots è stato riconosciuto dalle esposizioni avvenute nell'ambito del Triennale Design Museum di Milano (2016), del Metropolitan Museum of Modern Art (2018), nonché delle ulteriori conferme avute in sede giudiziaria (Cfr. Tribunale Venezia, sentenza 15 marzo 2019; Corte d'appello Venezia, sentenza 7 marzo 2019).
Il confronto visivo tra i modelli ha confermato la sostanziale identità delle forme per nulla attenuata dall’uso della colorazione particolare (glitter) né dal marchio dell’occhio allungato presenti nei modelli contestati.
Per l’effetto, la sentenza ha dichiarato che i modelli di calzature contestati costituiscono plagio/ contraffazione dell’originale e ha vietato la riproduzione, elaborazione, distribuzione, vendita esportazione, pubblicità. La domanda di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. non è stata invece accolta in quanto ritenuta assorbita dalle accertate condotte di plagio/contraffazione.
Sul piano risarcitorio è stata disposta la prosecuzione della fase istruttoria volta alla quantificazione del danno risarcibile in favore dell’attrice. Quanto alla sussistenza di un pregiudizio in danno del titolare dell'opera oggetto di plagio/contraffazione, l'esistenza in sé di tale pregiudizio è connessa alla natura assoluta dei diritti spettanti all'autore dell'opera ed ai suoi aventi causa sul piano delle facoltà di utilizzazione economica di essa (v. Cass. n. 12954/2016).
Ai fini della determinazione del lucro cessante la decisione in commento ritiene che il parametro di riferimento sia quello di cui all’art. 158 comma 2 LDA ovverosia degli utili conseguiti in violazione dei diritti del titolare che si fonda sul beneficio tratto dall’attività vietata.
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