Discrimen tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria - Condotte punite da ccnl con sanzione conservativa - Clausole generali ed elastiche - Sussunzione della condotta addebitata al lavoratore - Giudizio di proporzionalità della sanzione (Cass., sez. lav., 11 aprile 2022, n. 11665)
In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5, Statuto dei Lavoratori (l. n. 300/1970), come novellato dalla Legge Fornero (l. n. 92/2012), è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore e in concreto accertata giudizialmente nella posizione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa, anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale attività di interpretazione e sussunzione permane entro i limiti di attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.
Dott. Lorenzo Pierini
The Legal Match - sede di Lucca
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