Cassazione Civile Ord. Sez. 6 n. 21265/2022

domenica 25 settembre 2022

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 n. 21265/2022

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in tema di concorrenza sleale interferente chiarendone i confini

Con ordinanza n. 21265 pubblicata il 6 Luglio 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso per regolamento di competenza presentato da una società che aveva agito dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Firenze, lamentando l’uso illecito da parte della società convenuta della propria ragione sociale e di informazioni riservate. Il Tribunale adito, ritenendo che si discutesse di illeciti concorrenziali non interferenti con diritti di proprietà industriale (non essendo stati invocati né un marchio, né la tutela di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.), aveva dichiarato la propria incompetenza.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui: “si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale a tutela della proprietà industriale non solo nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenta come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, ma anche in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva”, tale essendo anche un “segno distintivo diverso dal marchio registrato” come “la ditta (art. 2563 c.c.), la ragione sociale e denominazione sociale (art. 2567 c.c.), l’insegna (art. 2568 c.c.)” e così via.

La Corte ha affermato l’interferenza con la disciplina industrialistica, anche con riferimento all’uso asseritamente abusivo di informazioni riservate affermando che: “a prescindere dalla possibilità di far rientrare tale specifica controversia nell’area della concorrenza sleale interferente, opera il criterio attrattivo di cui all’ultimo inciso dell’art. 134, lett. a), c.p.i, dettato per chiare ragioni di concentrazione e di economia processuale”.

 

Avv. Emidia Di Sabatino

The Legal Match – Sede di Bologna

Documenti allegati