La Cassazione si pronuncia sui criteri di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dalla contraffazione di brevetto

  • / The Legal Match
  • / News
  • / La Cassazione si pronuncia sui criteri di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dalla contraffazione di brevetto

domenica 16 maggio 2021

La Cassazione si pronuncia sui criteri di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dalla contraffazione di brevetto

Avv. Emidia Di Sabatino

Partner The Legal Match - Bologna


La Corte di Cassazione con ordinanza n. 5666 del 2.03.2021 si è pronunciata sui criteri di liquidazione equitativa del danno da lucro cessante subito a seguito della violazione di un diritto di privativa, in particolare di brevetto.

Nell’esaminare la questione la Corte di Cassazione ha innanzitutto precisato che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 125 C.P.I. non rispondono “ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui”.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e affermato il seguente principio di diritto: «In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui al D.lgs. n. 30 del 2005, art. 125, (c.d. "codice della proprietà industriale", nel testo modificato dal D.lgs. n. 140 del 2006, art. 17), alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale»

In definitiva, qualora il danneggiato offra un criterio alternativo di liquidazione del danno in via equitativa, idoneo a determinare una maggiore liquidazione del danno, più rispondente ad una congrua ed effettiva riparazione del pregiudizio patito, nonché capace di tenere conto di tutti gli aspetti pertinenti - quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa e i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione - questo debba essere senz’altro preferito ad eventuali ed ulteriori criteri.