Avv. Emidia Di Sabatino
Partner The Legal Match - Bologna
Il Garante privacy con provvedimento del 13 maggio 2021 ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali nell’attesa attesa di una definitiva regolamentazione della materia.
La realizzazione dei piani vaccinali per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, costituisce un’iniziativa di sanità pubblica, ragione per la quale la responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo rimangono in capo al Servizio sanitario regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati.
Come si evince dal documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro,
anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro.
Nel documento di indirizzo il Garante precisa che le principali attività di trattamento dati - dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione- devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.
Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute.
Nelle FAQ Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo (del febbraio 2021) il Garante Privacy aveva già chiarito che il datore di lavoro non può chiedere direttamente ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia dei documenti che comprovino la vaccinazione anti covid -19, né raccogliere tali informazioni dal medico competente.
Il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione non può avvenire sulla base del consenso del dipendente che non può costituire in questo caso una valida condizione di liceità, tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore e dipendente.
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